DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)


La direttiva 98/37/CE, è stata sostituita dalla direttiva 2006/42/CE .

La nuova direttiva macchine è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre del 2009.

Le novità più rilevanti sono:

Scopo e Definizioni

Estensione dello scopo anche agli accessori di sollevamento ed a catene, funi e cinghie di sollevamento, introducendo quindi per questi componenti procedure di certificazione non previste nella legislazione vigente;

Introduzione delle “quasi-macchine”;

Estensione dello scopo agli ascensori da cantiere ed agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s;

Estensione dello scopo agli apparecchi portatili a carica esplosiva, ove la carica esplosiva non ha un’azione diretta sul pezzo, quali pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare;

Obbligo di riportare nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione del rischio effettuata nella fase di progettazione della macchina, che dimostri la procedura seguita .

Modifiche dell’Allegato IV, quali:

Introduzione della possibilità per il fabbricante, relativamente alle macchine in allegato IV, di operare in regime di “Garanzia di Qualità Completa”, cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione,
l’ispezione finale e le prove, approvato da un Organismo notificato, in alternativa alle altre procedure di certificazione oggi imposte dalla Direttiva vigente.

Considerazioni sulle quasi-macchine

Sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento (drive system) è una quasi-macchina. Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva”.

Le quasi-macchine non devono essere marcate CE e seguono procedure differenziate da quelle previste per gli altri prodotti disciplinati dalla Direttiva. Anche le documentazioni da elaborare sono denominate in maniera diversa, onde evitare confusione. Il fabbricante delle quasi-macchine, prima di immetterle sul mercato, deve elaborare: la “documentazione tecnica rilevante”, (diversa dal “fascicolo tecnico” previsto per le macchine); la “dichiarazione di incorporazione” (diversa dalla “dichiarazione di conformità” prevista per le macchine); le “istruzioni di assemblaggio” (diverse dalle”istruzioni” previste per le macchine).

Nella direttiva 98/37/CE i costruttori di macchine non complete, destinate ad essere assemblate con altre macchine per formare una macchina propriamente detta, devono solamente dichiarare questa destinazione dei loro prodotti (dichiarazione di cui all’Allegato II - B). La nuova Direttiva offre invece ai costruttori delle “quasi macchine” che soddisfano uno o più requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I, la possibilità di dichiarare la loro rispondenza ai requisiti soddisfatti. In questo modo tali prodotti avranno un valore aggiunto sul mercato in quanto, per i rischi relativi ai requisiti soddisfatti, offrono maggiori garanzie al fabbricante della macchina finale che li utilizza. Il fabbricante della quasi-macchina è libero di stabilire a quali requisiti essenziali di sicurezza soddisfare, e quindi dichiarare come soddisfatti, con i conseguenti obblighi.

Ai fini delle procedure di cui alle clausole di salvaguardia il solo responsabile della macchina completa è, e rimane, chi redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE, ovvero il fabbricante della macchina stessa.

Le modifiche dell’Allegato I

L’Allegato I che contiene i requisiti essenziali di salute e sicurezza per le macchine non è cambiato in modo sostanziale, salvo che per la necessaria introduzione dei requisiti da applicare ai nuovi prodotti immessi nello scopo, quali i prodotti cosmetici e farmaceutici, gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec, le macchine portatili per fissaggio ed altre macchine ad impatto.

NUOVI RES INTRODOTTI

RES 1.1.6, ergonomia

Definisce i cinque principi fondamentali per l’ergonomia:

offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,

evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina, • evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,

adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore. Questi aspetti sono già affrontati in molte norme specifiche.

RES 1.1.7 , posti di lavoro
Nuovo requisito generale relativo ai posti di lavoro, intesi non solo come posto di guida, ma come posto dal quale si ha il controllo e la conduzione della macchina, fissa o mobile che essa sia.

RES 1.1.8, sedili
Nuovo requisito generale legato in modo diretto al precedente punto 1.1.7. Si prevede che l’installazione di un sedile debba essere attuata quando appropriato e qualora il posto di lavoro sia integrato nella macchina.

RES 1.3.9, rischi di movimenti incontrollati La protezione contro i rischi dovuti a movimenti incontrollati (deriva dalla posizione di arresto), prevista al punto 3.4.1 della Direttiva 98/37/CE solo per le macchine che presentano rischi dovuti alla mobilità, è stata riportata (con piccole modifiche) come prescrizione generale.

RES 1.5.16, fulmine
Rappresenta la generalizzazione di un punto che precedentemente era previsto solo per le macchine di sollevamento.

ALCUNI RES MODIFICATI

RES 1.4.2, requisiti particolari per i ripari . Per i ripari fissi la Direttiva 2006/42/CE introduce un requisito aggiuntivo, infatti si prevede che "i sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi" .
Per i ripari mobili sono stati meglio chiariti i concetti di blocco e interblocco.

RES 1.7.3, marcatura delle macchine Fra le novità si segnala: l’aggiunta della ragione sociale e dell’ indirizzo completo del mandatario ove designato, il riferimento del mandatario è comunque aggiuntivo, non sostitutivo, a quello del fabbricante; la designazione della macchina che si aggiunge alla designazione della serie o del tipo anch’esse previste dalla marcatura.

RES 1.7.4, istruzioni per l’uso Completamente riscritto; fra le modifiche:

il fabbricante deve le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo: — il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato, — il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa), — il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A) (in precedenza il riferimento era 85 dB(A)). E’ stato inoltre specificato che “ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori”. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla”.

Radiazioni: se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, il costruttore deve fornire le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.

La direttiva impone inoltre che le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.

Consulenze specifiche:

  1. assistenza analisi dei rischi e redazione fascicolo tecnico della macchina
  2. assistenza redazione e stampa Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione della macchina
  3. assistenza redazione dichiarazione di conformità

La norma EN 954-1 relativa alle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza continua a fornire la presunzione di conformità fino al 31 dicembre 2011. Infatti è apparsa la comunicazionesulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2009. La data di cessazione della presunzione di conformità della norma EN 954-1 sostituita dalla norma ISO EN 13849-1, inizialmente fissata il 28 dicembre 2009, è stata posticipata di due anni.

Ne consegue che la norma EN 954-, sarà non applicabile definitivamente a partire dal 31 dicembre 2011.

La transizione dalla EN 954-1 alla EN ISO 13849-1, avrebbe dovuto terminare il 29 dicembre 2009 in concomitanza con l’entrata in vigore della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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