VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO SECONDO Il decreto legislativo 81/08 Titolo IX Sostanze pericolose Capo I

Il decreto ha un campo di applicazione estremamente esteso, spaziando dalla valutazione semplificata, in caso di livello di un rischio basso (ex moderato) , alla protezione e alla prevenzione, in caso di pericolo potenzialmente elevato.

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile,  l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su algoritmi di calcolo.

La valutazione è effettuata seguendo le fasi riportate di seguito :

  1. Definizione aree e postazioni di lavoro
  2. Definizione sostanze chimiche (agente chimico singolo)
  3. Definizione preparati chimici (miscele più prodotti)
  4. Valutazione finale del rischio tramite:
  1. Determinazione dell’indice di pericolosità
  2. Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria
  3. Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea

 

 

  

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