AUTORIZZAZIONE SCARICHI IN ATMOSFERA
Il 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs.152/06 "Norme in materia ambientale" che disciplina alla Parte Quinta la Tutela dell’Aria e la Riduzione delle emissioni in atmosfera.
Ai fini dell’applicazione della Legge si ricorda che uno stabilimento può essere costituito da più impianti:
Impianto: ai sensi dell’art. 268 comma h) del D.L.gs. 152/06, è definito come il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato il macchinario può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da diverse apparecchiature.
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Qualora il progetto preveda un intervento di carattere strutturale e quindi sottoposto alla materia edilizia la domanda di autorizzazione deve essere allegata all’istanza per il rilascio della concessione.
Tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono richiedere autorizzazione ai sensi dell’art. 269 della Parte Quinta del D.L.gs. 152/06.
Le domande andranno trasmesse alla Provincia Servizio Ambiente, alla sede Distrettuale di ARPA territorialmente competente ed al Comune Territorialmente competente.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate nei seguenti casi:
VALIDITA’ DOMANDE
Le autorizzazioni hanno validità di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R 203/88 , ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 272 comma 3 , devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini di seguito indicati.
| Vecchia autorizzazione | Nuova autorizzazione |
| Impianti anteriori al 1998 | Tra la data di entrata in vigore della parte quinta del D.L.gs. 152/06 ed il 31 dicembre 2010 |
| Impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 | Tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 |
| Impianti anteriori al 2006 autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 | Tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018 |
| I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 e che ricadono nel campo di applicazione dello stesso e non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R 203/88 si adeguano alle disposizioni del sopraccitato titolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore e nel caso in cui siano soggetti all’autorizzazione alle emissioni devono presentare domanda ai sensi dell’art.269 o 272 almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento. | |
| I gestori degli impianti e delle attività che ricadevano negli allegati 1 e 2 del D.P.R 25/07/1991 e che, per effetto della Parte Quinta del D.L.gs. 152/06 , sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni presentano la relativa richiesta entro quindici mesi dall’entrata in vigore dello stesso . | |
